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Titolo primoDISPOSIZIONI GENERALI
Capo IDelle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia
Art. 1 Dei giudici
Art. 2 Del pubblico ministero
Art. 3 Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Art. 4 Ordine giudiziario
Art. 5 Organici; sedi giudiziarie
Art. 6 Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati
Art. 7 Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero
Art. 7-bis Tabelle degli uffici giudicanti
Art. 7-ter Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
Art. 9 Giuramento
Art. 10 Termine per l’assunzione delle funzioni
Art. 10-bis Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi
Art. 11 Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni
Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici
Art. 14 Potestà di polizia dei giudici
Art. 15 Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
Capo IIDell’incompatibità
Art. 16 Incompatibilità di funzioni
Art. 17 Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
Art. 18 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense
Art. 19 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede
Titolo secondoDei giudici
Capo IDel giudice conciliatore
(Capo abrogato dalla L. 21 Novembre 1991, n. 374)
Capo IIDel pretore
(Capo abrogato dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51)
Capo IIIDei tribunali
Sezione IDel tribunale ordinario
Art. 42 Sede del tribunale ordinario
Art. 42-bis Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario
Art. 43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
Art. 45 Giudice di sorveglianza
Art. 46 Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni
Art. 47 Attribuzioni del presidente del tribunale
Art. 47-bis Direzione delle sezioni
Art. 47-ter Istituzione dei posti di presidente di sezione
Art. 47-quater Attribuzioni del presidente di sezione
Art. 47-quinquies Presidenza dei collegi
Art. 48 Composizione dell’organo giudicante
Sezione IIDel tribunale per i minorenni
Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
Art. 50.4 Composizione dell’organo giudicante
Art. 50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari
Art. 51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Capo IVDella corte di appello
Sezione IDisposizioni generali
Art. 52 Sede della corte di appello
Art. 53 Funzioni e attribuzioni della corte di appello
Art. 54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
Art. 55 Magistrati della corte di appello
Art. 56 Costituzione del collegio giudicante
Art. 58 Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 59 Sezioni distaccate di corte d'appello
Sezione IIDella corte di assise
Art. 60 Sedi di corte di assise
Art. 61 Costituzione della corte di assise
Art. 62 Grado onorario degli assessori
Sezione IIIDella magistratura del lavoro
Art. 63 Costituzione della magistratura del lavoro
Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche
Art. 64 Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche
Capo VDella corte suprema di cassazione
Art. 65 Attribuzioni della corte suprema di cassazione
Art. 66 Composizione della corte suprema di cassazione
Art. 67 Costituzione del collegio giudicante
Art. 68 Ufficio del massimario e del ruolo
Titolo terzoDel pubblico ministero
Capo IDella costituzione del pubblico ministero
Art. 69 Funzioni del pubblico ministero
Art. 70 Costituzione del pubblico ministero
Art. 70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Capo IIDelle attribuzioni del pubblico ministero
Art. 73 Attribuzioni generali del pubblico ministero
Art. 74 Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale
Art. 75 Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa
Art. 76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
Art. 77 Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze
Art. 78 Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione
Art. 79 Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze
Art. 80 Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali
Art. 81 Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare
Art. 82 Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali
Art. 83 Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero
Titolo quartoDell’anno giudiziario, delle assemblee, delle supplenze e delle applicazioni
Capo IDell’anno giudiziario
Art. 86 Relazioni sull’amministrazione della giustizia
Art. 87 Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore
Art. 88 Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
Art. 90 Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario
Art. 91 Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
Art. 92 Affari civili nel periodo feriale dei magistrati
Capo IIDelle assemblee generali
Art. 93 Oggetto delle assemblee generali
Art. 94 Convocazione delle assemblee generali
Art. 95 Costituzione delle assemblee generali
Art. 96 Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
Capo IIIDelle supplenze e della applicazioni
Sezione IDella supplenze
Art. 97 Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
Art. 98 Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
Art. 99 Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore
Art. 104 Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione
Art. 108 Supplenza dei magistrati della corte di appello
Art. 109 Supplenza di magistrati del pubblico ministero
Sezione IIDelle applicazioni
Art. 110 Applicazione dei magistrati
Art. 115 Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 117 Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte
Titolo quintoDello stato giuridico dei magistrati
Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati
Art. 118 Gradi nella magistratura
Capo IIDell’ammissione in magistratura e dell’uditorato
articoli abrogati
Capo IIIDelle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
articoli abrogati
Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori della Repubblica
articoli abrogati
Capo VDelle promozioni in carte di appello
articoli abrogati
Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore
articoli abrogati
Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione
Art. 180 Ammissione dei concorrenti
Art. 181 Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore
Art. 182 Commissione giudicatrice del concorso per titoli
Art. 183 Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti
Art. 184 Scrutinio a turno di anzianità
Art. 185 Norme applicabili allo scrutinio
Art. 186 Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio
Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione
Art. 188 Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati
Art. 189 Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione
Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti
Art. 192 Assegnazione delle sedi per tramutamento
Art. 194 Tramutamenti successivi
Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia
Art. 196 Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia
Art. 199 Servizio dei magistrati addetti al Ministero
Capo XIDell’anzianità e delle aspettative
Art. 201 Computo dell’anzianità
Art. 202 Sospensione ed interruzione del servizio
Art. 203 Aspettative
Capo XIIDegli stipendi e degli assegni
Art. 209 Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario
Art. 209-bis Determinazione della sede ordinaria di servizio
Capo XIIIDisposizioni speciali
Art. 210 Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
Art. 211 Divieto di riammissione in magistratura
Titolo sestoDei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo settimoDelle prerogative della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo ottavoDelle prerogative della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo nonoNorme transitorie
Art. 268 Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore
Art. 269 Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori
Titolo decimoDisposizioni finali
Art. 276 Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali
Art. 277 Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari
Articolo 50.5
Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Presso la sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317-bis, secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l’oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

Presso la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono trattati, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale. Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

(162)

AGGIORNAMENTO (162)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".