Titolo secondoDei giudici | |
Capo IDel giudice conciliatore | |
(Capo abrogato dalla L. 21 Novembre 1991, n. 374) | |
Capo IIDel pretore | |
(Capo abrogato dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51) | |
Capo IIIDei tribunali | |
Sezione IDel tribunale ordinario | |
Art. 42 | Sede del tribunale ordinario |
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Art. 42-bis | Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario |
Art. 43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario |
Art. 45 | Giudice di sorveglianza |
Art. 46 | Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni |
Art. 47 | Attribuzioni del presidente del tribunale |
Art. 47-bis | Direzione delle sezioni |
Art. 47-ter | Istituzione dei posti di presidente di sezione |
Art. 47-quater | Attribuzioni del presidente di sezione |
Art. 47-quinquies | Presidenza dei collegi |
Art. 48 | Composizione dell’organo giudicante |
Capo IVDella corte di appello | |
Sezione IDisposizioni generali | |
Art. 52 | Sede della corte di appello |
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Art. 53 | Funzioni e attribuzioni della corte di appello |
Art. 54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello |
Art. 55 | Magistrati della corte di appello |
Art. 56 | Costituzione del collegio giudicante |
Art. 58 | Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
Art. 59 | Sezioni distaccate di corte d'appello |
Sezione IIDella corte di assise | |
Art. 60 | Sedi di corte di assise |
Art. 61 | Costituzione della corte di assise |
Art. 62 | Grado onorario degli assessori |
Sezione IIIDella magistratura del lavoro | |
Art. 63 | Costituzione della magistratura del lavoro |
Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche | |
Art. 64 | Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche |
Titolo terzoDel pubblico ministero | |
Capo IDella costituzione del pubblico ministero | |
Art. 69 | Funzioni del pubblico ministero |
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Art. 70 | Costituzione del pubblico ministero |
Art. 70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
Titolo quartoDell’anno giudiziario, delle assemblee, delle supplenze e delle applicazioni | |
Capo IDell’anno giudiziario | |
Art. 86 | Relazioni sull’amministrazione della giustizia |
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Art. 87 | Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore |
Art. 88 | Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario |
Art. 90 | Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario |
Art. 91 | Affari penali nel periodo feriale dei magistrati |
Art. 92 | Affari civili nel periodo feriale dei magistrati |
Titolo quintoDello stato giuridico dei magistrati | |
Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati | |
Art. 118 | Gradi nella magistratura |
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Capo IIDell’ammissione in magistratura e dell’uditorato | |
articoli abrogati | |
Capo IIIDelle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario | |
articoli abrogati | |
Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori della Repubblica | |
articoli abrogati | |
Capo VDelle promozioni in carte di appello | |
articoli abrogati | |
Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore | |
articoli abrogati | |
Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione | |
Art. 180 | Ammissione dei concorrenti |
Art. 181 | Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore |
Art. 182 | Commissione giudicatrice del concorso per titoli |
Art. 183 | Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti |
Art. 184 | Scrutinio a turno di anzianità |
Art. 185 | Norme applicabili allo scrutinio |
Art. 186 | Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio |
Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione | |
Art. 188 | Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati |
Art. 189 | Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione |
Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti | |
Art. 192 | Assegnazione delle sedi per tramutamento |
Art. 194 | Tramutamenti successivi |
Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia | |
Art. 196 | Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia |
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Art. 199 | Servizio dei magistrati addetti al Ministero |
Capo XIDell’anzianità e delle aspettative | |
Art. 201 | Computo dell’anzianità |
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Art. 202 | Sospensione ed interruzione del servizio |
Art. 203 | Aspettative |
Capo XIIDegli stipendi e degli assegni | |
Art. 209 | Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario |
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Art. 209-bis | Determinazione della sede ordinaria di servizio |
Capo XIIIDisposizioni speciali | |
Art. 210 | Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali |
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Art. 211 | Divieto di riammissione in magistratura |
Titolo sestoDei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo settimoDelle prerogative della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo ottavoDelle prerogative della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo nonoNorme transitorie | |
Art. 268 | Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore |
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Art. 269 | Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori |
1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. (142) (154) (155)
Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.
AGGIORNAMENTO (103)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, ha disposto (con l’art. 21-quater, comma 3) che "Il termine di quattro anni previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia".
AGGIORNAMENTO (142)
Il D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181, ha disposto (con l’art. 1, comma 4) che "Il termine previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2".
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l’art. 3, comma 1-bis) che le presenti modifiche, concernenti la modifica del termine, non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Le medesime modifiche non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
AGGIORNAMENTO (155)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 3, commi 1-bis e 1-ter) che le modifiche disposte dal D.L. 168/2016, concernenti la modifica del termine, "non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all’articolo 194, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l’assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell’anno 2017".