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Titolo primoDISPOSIZIONI GENERALI
Capo IDelle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia
Art. 1 Dei giudici
Art. 2 Del pubblico ministero
Art. 3 Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari.
Art. 4 Ordine giudiziario
Art. 5 Organici; sedi giudiziarie
Art. 6 Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati
Art. 7 Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero
Art. 7-bis Tabelle degli uffici giudicanti
Art. 7-ter Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
Art. 9 Giuramento
Art. 10 Termine per l’assunzione delle funzioni
Art. 10-bis Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi
Art. 11 Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni
Art. 13 Esenzione da uffici e servizi pubblici
Art. 14 Potestà di polizia dei giudici
Art. 15 Potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata
Capo IIDell’incompatibità
Art. 16 Incompatibilità di funzioni
Art. 17 Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali del Re Imperatore
Art. 18 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense
Art. 19 Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede
Titolo secondoDei giudici
Capo IDel giudice conciliatore
(Capo abrogato dalla L. 21 Novembre 1991, n. 374)
Capo IIDel pretore
(Capo abrogato dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51)
Capo IIIDei tribunali
Sezione IDel tribunale ordinario
Art. 42 Sede del tribunale ordinario
Art. 42-bis Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario
Art. 43 Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
Art. 45 Giudice di sorveglianza
Art. 46 Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni
Art. 47 Attribuzioni del presidente del tribunale
Art. 47-bis Direzione delle sezioni
Art. 47-ter Istituzione dei posti di presidente di sezione
Art. 47-quater Attribuzioni del presidente di sezione
Art. 47-quinquies Presidenza dei collegi
Art. 48 Composizione dell’organo giudicante
Sezione IIDel tribunale per i minorenni
Art. 49 Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50 Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.1 Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.2 Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50.3 Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali
Art. 50.4 Composizione dell’organo giudicante
Art. 50.5 Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 50-bis Giudice per le indagini preliminari
Art. 51 Giudice di sorveglianza presso il tribunale ordinario per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Capo IVDella corte di appello
Sezione IDisposizioni generali
Art. 52 Sede della corte di appello
Art. 53 Funzioni e attribuzioni della corte di appello
Art. 54 Costituzione delle sezioni nelle corti di appello
Art. 55 Magistrati della corte di appello
Art. 56 Costituzione del collegio giudicante
Art. 58 Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Art. 59 Sezioni distaccate di corte d'appello
Sezione IIDella corte di assise
Art. 60 Sedi di corte di assise
Art. 61 Costituzione della corte di assise
Art. 62 Grado onorario degli assessori
Sezione IIIDella magistratura del lavoro
Art. 63 Costituzione della magistratura del lavoro
Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche
Art. 64 Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche
Capo VDella corte suprema di cassazione
Art. 65 Attribuzioni della corte suprema di cassazione
Art. 66 Composizione della corte suprema di cassazione
Art. 67 Costituzione del collegio giudicante
Art. 68 Ufficio del massimario e del ruolo
Titolo terzoDel pubblico ministero
Capo IDella costituzione del pubblico ministero
Art. 69 Funzioni del pubblico ministero
Art. 70 Costituzione del pubblico ministero
Art. 70-ter Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
Capo IIDelle attribuzioni del pubblico ministero
Art. 73 Attribuzioni generali del pubblico ministero
Art. 74 Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale
Art. 75 Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa
Art. 76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione
Art. 77 Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze
Art. 78 Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione
Art. 79 Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze
Art. 80 Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali
Art. 81 Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare
Art. 82 Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali
Art. 83 Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero
Titolo quartoDell’anno giudiziario, delle assemblee, delle supplenze e delle applicazioni
Capo IDell’anno giudiziario
Art. 86 Relazioni sull’amministrazione della giustizia
Art. 87 Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore
Art. 88 Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario
Art. 90 Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario
Art. 91 Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
Art. 92 Affari civili nel periodo feriale dei magistrati
Capo IIDelle assemblee generali
Art. 93 Oggetto delle assemblee generali
Art. 94 Convocazione delle assemblee generali
Art. 95 Costituzione delle assemblee generali
Art. 96 Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali
Capo IIIDelle supplenze e della applicazioni
Sezione IDella supplenze
Art. 97 Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali
Art. 98 Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni
Art. 99 Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore
Art. 104 Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tribunale ordinario o della sezione
Art. 108 Supplenza dei magistrati della corte di appello
Art. 109 Supplenza di magistrati del pubblico ministero
Sezione IIDelle applicazioni
Art. 110 Applicazione dei magistrati
Art. 115 Magistrati destinati all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
Art. 117 Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte
Titolo quintoDello stato giuridico dei magistrati
Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati
Art. 118 Gradi nella magistratura
Capo IIDell’ammissione in magistratura e dell’uditorato
articoli abrogati
Capo IIIDelle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario
articoli abrogati
Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori della Repubblica
articoli abrogati
Capo VDelle promozioni in carte di appello
articoli abrogati
Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore
articoli abrogati
Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione
Art. 180 Ammissione dei concorrenti
Art. 181 Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore
Art. 182 Commissione giudicatrice del concorso per titoli
Art. 183 Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti
Art. 184 Scrutinio a turno di anzianità
Art. 185 Norme applicabili allo scrutinio
Art. 186 Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio
Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione
Art. 188 Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati
Art. 189 Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione
Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti
Art. 192 Assegnazione delle sedi per tramutamento
Art. 194 Tramutamenti successivi
Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia
Art. 196 Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia
Art. 199 Servizio dei magistrati addetti al Ministero
Capo XIDell’anzianità e delle aspettative
Art. 201 Computo dell’anzianità
Art. 202 Sospensione ed interruzione del servizio
Art. 203 Aspettative
Capo XIIDegli stipendi e degli assegni
Art. 209 Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario
Art. 209-bis Determinazione della sede ordinaria di servizio
Capo XIIIDisposizioni speciali
Art. 210 Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali
Art. 211 Divieto di riammissione in magistratura
Titolo sestoDei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo settimoDelle prerogative della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo ottavoDelle prerogative della magistratura
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511
Titolo nonoNorme transitorie
Art. 268 Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore
Art. 269 Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori
Titolo decimoDisposizioni finali
Art. 276 Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e regolamenti generali
Art. 277 Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari
Articolo 194
Tramutamenti successivi

1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni , ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni , ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. (142) (154) (155)

Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.

AGGIORNAMENTO (103)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356, ha disposto (con l’art. 21-quater, comma 3) che "Il termine di quattro anni previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall’articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia".

AGGIORNAMENTO (142)
Il D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181, ha disposto (con l’art. 1, comma 4) che "Il termine previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2".

AGGIORNAMENTO (154)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l’art. 3, comma 1-bis) che le presenti modifiche, concernenti la modifica del termine, non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Le medesime modifiche non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

AGGIORNAMENTO (155)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 3, commi 1-bis e 1-ter) che le modifiche disposte dal D.L. 168/2016, concernenti la modifica del termine, "non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all’articolo 194, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l’assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell’anno 2017".