Titolo secondoDei giudici | |
Capo IDel giudice conciliatore | |
(Capo abrogato dalla L. 21 Novembre 1991, n. 374) | |
Capo IIDel pretore | |
(Capo abrogato dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51) | |
Capo IIIDei tribunali | |
Sezione IDel tribunale ordinario | |
Art. 42 | Sede del tribunale ordinario |
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Art. 42-bis | Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario |
Art. 43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario |
Art. 45 | Giudice di sorveglianza |
Art. 46 | Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni |
Art. 47 | Attribuzioni del presidente del tribunale |
Art. 47-bis | Direzione delle sezioni |
Art. 47-ter | Istituzione dei posti di presidente di sezione |
Art. 47-quater | Attribuzioni del presidente di sezione |
Art. 47-quinquies | Presidenza dei collegi |
Art. 48 | Composizione dell’organo giudicante |
Capo IVDella corte di appello | |
Sezione IDisposizioni generali | |
Art. 52 | Sede della corte di appello |
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Art. 53 | Funzioni e attribuzioni della corte di appello |
Art. 54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello |
Art. 55 | Magistrati della corte di appello |
Art. 56 | Costituzione del collegio giudicante |
Art. 58 | Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
Art. 59 | Sezioni distaccate di corte d'appello |
Sezione IIDella corte di assise | |
Art. 60 | Sedi di corte di assise |
Art. 61 | Costituzione della corte di assise |
Art. 62 | Grado onorario degli assessori |
Sezione IIIDella magistratura del lavoro | |
Art. 63 | Costituzione della magistratura del lavoro |
Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche | |
Art. 64 | Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche |
Titolo terzoDel pubblico ministero | |
Capo IDella costituzione del pubblico ministero | |
Art. 69 | Funzioni del pubblico ministero |
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Art. 70 | Costituzione del pubblico ministero |
Art. 70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
Titolo quartoDell’anno giudiziario, delle assemblee, delle supplenze e delle applicazioni | |
Capo IDell’anno giudiziario | |
Art. 86 | Relazioni sull’amministrazione della giustizia |
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Art. 87 | Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore |
Art. 88 | Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario |
Art. 90 | Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario |
Art. 91 | Affari penali nel periodo feriale dei magistrati |
Art. 92 | Affari civili nel periodo feriale dei magistrati |
Titolo quintoDello stato giuridico dei magistrati | |
Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati | |
Art. 118 | Gradi nella magistratura |
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Capo IIDell’ammissione in magistratura e dell’uditorato | |
articoli abrogati | |
Capo IIIDelle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario | |
articoli abrogati | |
Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori della Repubblica | |
articoli abrogati | |
Capo VDelle promozioni in carte di appello | |
articoli abrogati | |
Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore | |
articoli abrogati | |
Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione | |
Art. 180 | Ammissione dei concorrenti |
Art. 181 | Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore |
Art. 182 | Commissione giudicatrice del concorso per titoli |
Art. 183 | Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti |
Art. 184 | Scrutinio a turno di anzianità |
Art. 185 | Norme applicabili allo scrutinio |
Art. 186 | Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio |
Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione | |
Art. 188 | Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati |
Art. 189 | Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione |
Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti | |
Art. 192 | Assegnazione delle sedi per tramutamento |
Art. 194 | Tramutamenti successivi |
Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia | |
Art. 196 | Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia |
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Art. 199 | Servizio dei magistrati addetti al Ministero |
Capo XIDell’anzianità e delle aspettative | |
Art. 201 | Computo dell’anzianità |
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Art. 202 | Sospensione ed interruzione del servizio |
Art. 203 | Aspettative |
Capo XIIDegli stipendi e degli assegni | |
Art. 209 | Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario |
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Art. 209-bis | Determinazione della sede ordinaria di servizio |
Capo XIIIDisposizioni speciali | |
Art. 210 | Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali |
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Art. 211 | Divieto di riammissione in magistratura |
Titolo sestoDei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo settimoDelle prerogative della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo ottavoDelle prerogative della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo nonoNorme transitorie | |
Art. 268 | Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore |
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Art. 269 | Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori |
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.
La ricorrenza dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale.
I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.
I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.
(136)
I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.
AGGIORNAMENTO (55a)
Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l’art. 65, comma 1) che "La valutazione prevista nell’art. 19, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, spetta al Consiglio superiore".
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha disposto (con l’art. 32, comma 1) che la presente modifica è efficace a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.