Titolo secondoDei giudici | |
Capo IDel giudice conciliatore | |
(Capo abrogato dalla L. 21 Novembre 1991, n. 374) | |
Capo IIDel pretore | |
(Capo abrogato dal D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51) | |
Capo IIIDei tribunali | |
Sezione IDel tribunale ordinario | |
Art. 42 | Sede del tribunale ordinario |
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Art. 42-bis | Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario |
Art. 43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario |
Art. 45 | Giudice di sorveglianza |
Art. 46 | Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni |
Art. 47 | Attribuzioni del presidente del tribunale |
Art. 47-bis | Direzione delle sezioni |
Art. 47-ter | Istituzione dei posti di presidente di sezione |
Art. 47-quater | Attribuzioni del presidente di sezione |
Art. 47-quinquies | Presidenza dei collegi |
Art. 48 | Composizione dell’organo giudicante |
Capo IVDella corte di appello | |
Sezione IDisposizioni generali | |
Art. 52 | Sede della corte di appello |
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Art. 53 | Funzioni e attribuzioni della corte di appello |
Art. 54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello |
Art. 55 | Magistrati della corte di appello |
Art. 56 | Costituzione del collegio giudicante |
Art. 58 | Sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
Art. 59 | Sezioni distaccate di corte d'appello |
Sezione IIDella corte di assise | |
Art. 60 | Sedi di corte di assise |
Art. 61 | Costituzione della corte di assise |
Art. 62 | Grado onorario degli assessori |
Sezione IIIDella magistratura del lavoro | |
Art. 63 | Costituzione della magistratura del lavoro |
Sezione IVDel tribunale regionale delle acque pubbliche | |
Art. 64 | Costituzione del tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche |
Titolo terzoDel pubblico ministero | |
Capo IDella costituzione del pubblico ministero | |
Art. 69 | Funzioni del pubblico ministero |
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Art. 70 | Costituzione del pubblico ministero |
Art. 70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie |
Titolo quartoDell’anno giudiziario, delle assemblee, delle supplenze e delle applicazioni | |
Capo IDell’anno giudiziario | |
Art. 86 | Relazioni sull’amministrazione della giustizia |
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Art. 87 | Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore |
Art. 88 | Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazione dell’anno giudiziario |
Art. 90 | Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario |
Art. 91 | Affari penali nel periodo feriale dei magistrati |
Art. 92 | Affari civili nel periodo feriale dei magistrati |
Titolo quintoDello stato giuridico dei magistrati | |
Capo IDei gradi e delle funzioni dei magistrati | |
Art. 118 | Gradi nella magistratura |
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Capo IIDell’ammissione in magistratura e dell’uditorato | |
articoli abrogati | |
Capo IIIDelle promozioni in generale e dell’esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario | |
articoli abrogati | |
Capo IVDegli aggiunti giudiziari, dei pretori e del giudici e sostituti procuratori della Repubblica | |
articoli abrogati | |
Capo VDelle promozioni in carte di appello | |
articoli abrogati | |
Capo VIDelle promozioni al grado di primo pretore | |
articoli abrogati | |
Capo VIIDelle promozioni in corte di cassazione | |
Art. 180 | Ammissione dei concorrenti |
Art. 181 | Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado inferiore |
Art. 182 | Commissione giudicatrice del concorso per titoli |
Art. 183 | Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei concorrenti |
Art. 184 | Scrutinio a turno di anzianità |
Art. 185 | Norme applicabili allo scrutinio |
Art. 186 | Classificazione dei promovibili - Revisione e rinnovazione dello scrutinio |
Capo VIIIDegli uffici direttivi delle corti di appello e della corte suprema di cassazione | |
Art. 188 | Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati |
Art. 189 | Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte suprema di cassazione |
Capo IXDelle funzioni giudicanti e requirenti, della assegnazione delle sedi e dei tramutamenti | |
Art. 192 | Assegnazione delle sedi per tramutamento |
Art. 194 | Tramutamenti successivi |
Capo XDei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia | |
Art. 196 | Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia |
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Art. 199 | Servizio dei magistrati addetti al Ministero |
Capo XIDell’anzianità e delle aspettative | |
Art. 201 | Computo dell’anzianità |
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Art. 202 | Sospensione ed interruzione del servizio |
Art. 203 | Aspettative |
Capo XIIDegli stipendi e degli assegni | |
Art. 209 | Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario |
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Art. 209-bis | Determinazione della sede ordinaria di servizio |
Capo XIIIDisposizioni speciali | |
Art. 210 | Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali |
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Art. 211 | Divieto di riammissione in magistratura |
Titolo sestoDei consigli giudiziari presso le corti di appello e del consiglio superiore della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo settimoDelle prerogative della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo ottavoDelle prerogative della magistratura | |
Titolo abrogato dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 | |
Titolo nonoNorme transitorie | |
Art. 268 | Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore |
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Art. 269 | Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori |
Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.
Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni.
Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio.
Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.
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AGGIORNAMENTO (144)
Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha disposto (con l’art. 1, comma 2-bis) che "Il secondo comma dell’articolo 50 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma".
AGGIORNAMENTO (162)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".