Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Preambolo
1Principi generali dell'attività amministrativa
2Conclusione del procedimento
2-bisConseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
3 Motivazione del provvedimento
3-bisUso della telematica
4 Unità organizzativa responsabile del procedimento
5Responsabile del procedimento
6 Compiti del responsabile del procedimento
6-bis Conflitto di interessi.
7 Comunicazione di avvio del procedimento
8Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
9 Intervento nel procedimento
10 Diritti dei partecipanti al procedimento
10-bisComunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
11Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
12Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
14Conferenze di servizi
14-bis Conferenza semplificata
14-ter Conferenza simultanea
14-quater Decisione della conferenza di servizi
14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti.
15Accordi fra pubbliche amministrazioni
16Attività consultiva
17 Valutazioni tecniche
17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
18Autocertificazione
18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
19Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
20Silenzio assenso
21Disposizioni sanzionatorie
21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
21-ter Esecutorietà.
21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento
21-quinquiesRevoca del provvedimento
21-sexies Recesso dai contratti
21-septiesNullità del provvedimento
21-octiesAnnullabilità del provvedimento
21-noviesAnnullamento d'ufficio
21-decies Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
22Definizioni e principi in materia di accesso
23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
24 Esclusione dal diritto di accesso
25Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
26Obbligo di pubblicazione
27Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
29Ambito di applicazione della legge
30 Atti di notorietà
31ABROGATO

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Articolo 8

Articolo 8
Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio
, il domicilio digitale dell'amministrazione
e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.