Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Preambolo
1Principi generali dell'attività amministrativa
2Conclusione del procedimento
2-bisConseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
3 Motivazione del provvedimento
3-bisUso della telematica
4 Unità organizzativa responsabile del procedimento
5Responsabile del procedimento
6 Compiti del responsabile del procedimento
6-bis Conflitto di interessi.
7 Comunicazione di avvio del procedimento
8Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
9 Intervento nel procedimento
10 Diritti dei partecipanti al procedimento
10-bisComunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
11Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
12Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
14Conferenze di servizi
14-bis Conferenza semplificata
14-ter Conferenza simultanea
14-quater Decisione della conferenza di servizi
14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti.
15Accordi fra pubbliche amministrazioni
16Attività consultiva
17 Valutazioni tecniche
17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
18Autocertificazione
18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
19Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
20Silenzio assenso
21Disposizioni sanzionatorie
21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
21-ter Esecutorietà.
21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento
21-quinquiesRevoca del provvedimento
21-sexies Recesso dai contratti
21-septiesNullità del provvedimento
21-octiesAnnullabilità del provvedimento
21-noviesAnnullamento d'ufficio
21-decies Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
22Definizioni e principi in materia di accesso
23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
24 Esclusione dal diritto di accesso
25Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
26Obbligo di pubblicazione
27Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
29Ambito di applicazione della legge
30 Atti di notorietà
31ABROGATO

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Articolo 17-bis

Articolo 17-bis
((Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti)) tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente.
Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.
Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento;
lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.
Non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.