Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Preambolo
1Principi generali dell'attività amministrativa
2Conclusione del procedimento
2-bisConseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
3 Motivazione del provvedimento
3-bisUso della telematica
4 Unità organizzativa responsabile del procedimento
5Responsabile del procedimento
6 Compiti del responsabile del procedimento
6-bis Conflitto di interessi.
7 Comunicazione di avvio del procedimento
8Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
9 Intervento nel procedimento
10 Diritti dei partecipanti al procedimento
10-bisComunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
11Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
12Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
14Conferenze di servizi
14-bis Conferenza semplificata
14-ter Conferenza simultanea
14-quater Decisione della conferenza di servizi
14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti.
15Accordi fra pubbliche amministrazioni
16Attività consultiva
17 Valutazioni tecniche
17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
18Autocertificazione
18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
19Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
20Silenzio assenso
21Disposizioni sanzionatorie
21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
21-ter Esecutorietà.
21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento
21-quinquiesRevoca del provvedimento
21-sexies Recesso dai contratti
21-septiesNullità del provvedimento
21-octiesAnnullabilità del provvedimento
21-noviesAnnullamento d'ufficio
21-decies Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
22Definizioni e principi in materia di accesso
23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
24 Esclusione dal diritto di accesso
25Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
26Obbligo di pubblicazione
27Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
29Ambito di applicazione della legge
30 Atti di notorietà
31ABROGATO

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Articolo 14-quinquies

Articolo 14-quinquies
Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.