Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Preambolo
1Principi generali dell'attività amministrativa
2Conclusione del procedimento
2-bisConseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
3 Motivazione del provvedimento
3-bisUso della telematica
4 Unità organizzativa responsabile del procedimento
5Responsabile del procedimento
6 Compiti del responsabile del procedimento
6-bis Conflitto di interessi.
7 Comunicazione di avvio del procedimento
8Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
9 Intervento nel procedimento
10 Diritti dei partecipanti al procedimento
10-bisComunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
11Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
12Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
14Conferenze di servizi
14-bis Conferenza semplificata
14-ter Conferenza simultanea
14-quater Decisione della conferenza di servizi
14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti.
15Accordi fra pubbliche amministrazioni
16Attività consultiva
17 Valutazioni tecniche
17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
18Autocertificazione
18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
19Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
20Silenzio assenso
21Disposizioni sanzionatorie
21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
21-ter Esecutorietà.
21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento
21-quinquiesRevoca del provvedimento
21-sexies Recesso dai contratti
21-septiesNullità del provvedimento
21-octiesAnnullabilità del provvedimento
21-noviesAnnullamento d'ufficio
21-decies Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
22Definizioni e principi in materia di accesso
23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
24 Esclusione dal diritto di accesso
25Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
26Obbligo di pubblicazione
27Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
29Ambito di applicazione della legge
30 Atti di notorietà
31ABROGATO

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Articolo 14-bis

Articolo 14-bis
Conferenza semplificata

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.
6.Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente puo' comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente puo' altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.
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