Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
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Preambolo
1Principi generali dell'attività amministrativa
2Conclusione del procedimento
2-bisConseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento
3 Motivazione del provvedimento
3-bisUso della telematica
4 Unità organizzativa responsabile del procedimento
5Responsabile del procedimento
6 Compiti del responsabile del procedimento
6-bis Conflitto di interessi.
7 Comunicazione di avvio del procedimento
8Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
9 Intervento nel procedimento
10 Diritti dei partecipanti al procedimento
10-bisComunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
11Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
12Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
14Conferenze di servizi
14-bis Conferenza semplificata
14-ter Conferenza simultanea
14-quater Decisione della conferenza di servizi
14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti.
15Accordi fra pubbliche amministrazioni
16Attività consultiva
17 Valutazioni tecniche
17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
18Autocertificazione
18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni
19Segnalazione certificata di inizio attività - Scia
19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi
20Silenzio assenso
21Disposizioni sanzionatorie
21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
21-ter Esecutorietà.
21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento
21-quinquiesRevoca del provvedimento
21-sexies Recesso dai contratti
21-septiesNullità del provvedimento
21-octiesAnnullabilità del provvedimento
21-noviesAnnullamento d'ufficio
21-decies Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali
22Definizioni e principi in materia di accesso
23 Ambito di applicazione del diritto di accesso
24 Esclusione dal diritto di accesso
25Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
26Obbligo di pubblicazione
27Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
29Ambito di applicazione della legge
30 Atti di notorietà
31ABROGATO

Legge 7 agosto 1990, n. 241, Articolo 14

Articolo 14
Conferenze di servizi

1. La conferenza di servizi istruttoria puo' essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, puo' indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.
Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.