Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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Preambolo
1Componenti e sede del Consiglio
2Comitato di presidenza
3 Commissioni.
4Composizione della sezione disciplinare
5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
6Deliberazioni della sezione disciplinare
7 Composizione della segreteria.
7-bisUfficio studi e documentazione
8Ispettorato
9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
10Attribuzioni del Consiglio superiore
10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
11Funzionamento del Consiglio
12Assunzione dei magistrati per concorso
13Promozioni dei magistrati per scrutinio
14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
17Forma dei provvedimenti
18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
19Attribuzioni del Vice Presidente
20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
21Convocazione dei corpi elettorali
22Componenti eletti dal Parlamento
23 Componenti eletti dai magistrati.
23-bis
24Elettorato attivo e passivo
24-bis
24-ter
25 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature.
26 Votazioni.
26-bis
27 Scrutinio e dichiarazione degli eletti.
27-bis
27-ter
27-quater
28Contestazioni
29Reclami
30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
31Scioglimento del Consiglio superiore
32Durata della carica
32-bisOpinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
33Incompatibilita
34
35Divieto di incarico di uffici direttivi
36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
37Sospensione e decadenza
38
39 Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
40
41Posizione giuridica dei segretari
42Abrogazioni di norme incompatibili
43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge

Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 40

Articolo 40


(Assegni e indennità ai componenti del consiglio)

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.
Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.
Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
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