Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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Preambolo
1Componenti e sede del Consiglio
2Comitato di presidenza
3 Commissioni.
4Composizione della sezione disciplinare
5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
6Deliberazioni della sezione disciplinare
7 Composizione della segreteria.
7-bisUfficio studi e documentazione
8Ispettorato
9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
10Attribuzioni del Consiglio superiore
10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
11Funzionamento del Consiglio
12Assunzione dei magistrati per concorso
13Promozioni dei magistrati per scrutinio
14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
17Forma dei provvedimenti
18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
19Attribuzioni del Vice Presidente
20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
21Convocazione dei corpi elettorali
22Componenti eletti dal Parlamento
23 Componenti eletti dai magistrati.
23-bis
24Elettorato attivo e passivo
24-bis
24-ter
25 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature.
26 Votazioni.
26-bis
27 Scrutinio e dichiarazione degli eletti.
27-bis
27-ter
27-quater
28Contestazioni
29Reclami
30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
31Scioglimento del Consiglio superiore
32Durata della carica
32-bisOpinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
33Incompatibilita
34
35Divieto di incarico di uffici direttivi
36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
37Sospensione e decadenza
38
39 Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
40
41Posizione giuridica dei segretari
42Abrogazioni di norme incompatibili
43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge

Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 27

Articolo 27
Scrutinio e dichiarazione degli eletti

1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.
2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:
a) il totale dei voti validi;
b) il totale dei voti per ciascun candidato;
c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.
3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:
a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;
b) alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.
4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
6. Ciascun candidato puo' assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale