Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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Preambolo
1Componenti e sede del Consiglio
2Comitato di presidenza
3 Commissioni.
4Composizione della sezione disciplinare
5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
6Deliberazioni della sezione disciplinare
7 Composizione della segreteria.
7-bisUfficio studi e documentazione
8Ispettorato
9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
10Attribuzioni del Consiglio superiore
10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
11Funzionamento del Consiglio
12Assunzione dei magistrati per concorso
13Promozioni dei magistrati per scrutinio
14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
17Forma dei provvedimenti
18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
19Attribuzioni del Vice Presidente
20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
21Convocazione dei corpi elettorali
22Componenti eletti dal Parlamento
23 Componenti eletti dai magistrati.
23-bis
24Elettorato attivo e passivo
24-bis
24-ter
25 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature.
26 Votazioni.
26-bis
27 Scrutinio e dichiarazione degli eletti.
27-bis
27-ter
27-quater
28Contestazioni
29Reclami
30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
31Scioglimento del Consiglio superiore
32Durata della carica
32-bisOpinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
33Incompatibilita
34
35Divieto di incarico di uffici direttivi
36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
37Sospensione e decadenza
38
39 Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
40
41Posizione giuridica dei segretari
42Abrogazioni di norme incompatibili
43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge

Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 37

Articolo 37
Sospensione e decadenza

I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.
I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.
I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.
La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne da' comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione
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