Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura
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Preambolo
1Componenti e sede del Consiglio
2Comitato di presidenza
3 Commissioni.
4Composizione della sezione disciplinare
5Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore
6Deliberazioni della sezione disciplinare
7 Composizione della segreteria.
7-bisUfficio studi e documentazione
8Ispettorato
9Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore
10Attribuzioni del Consiglio superiore
10-bisFormazione delle tabelle degli uffici giudiziari
11Funzionamento del Consiglio
12Assunzione dei magistrati per concorso
13Promozioni dei magistrati per scrutinio
14Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
15Destinazione di magistrati al Ministero Incarichi speciali ai magistrati
16Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore
17Forma dei provvedimenti
18Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore
19Attribuzioni del Vice Presidente
20Attribuzioni speciali del Consiglio superiore
21Convocazione dei corpi elettorali
22Componenti eletti dal Parlamento
23 Componenti eletti dai magistrati.
23-bis
24Elettorato attivo e passivo
24-bis
24-ter
25 Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature.
26 Votazioni.
26-bis
27 Scrutinio e dichiarazione degli eletti.
27-bis
27-ter
27-quater
28Contestazioni
29Reclami
30Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio
31Scioglimento del Consiglio superiore
32Durata della carica
32-bisOpinioni espresse nell'esercizio delle funzioni
33Incompatibilita
34
35Divieto di incarico di uffici direttivi
36Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni
37Sospensione e decadenza
38
39 Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
40
41Posizione giuridica dei segretari
42Abrogazioni di norme incompatibili
43Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge

Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 17

Articolo 17
Forma dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.