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Legge 24 marzo 1958, n. 195, Articolo 4
Articolo 4
Composizione della sezione disciplinare
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di
cinque
supplenti. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)
. I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).
Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio
. Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio
Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. (18)
Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che puo' essere disposta solo in caso di incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.