Preambolo |
TITOLO I DEL PUBBLICO MINISTERO | |
1 | Richiesta di comunicazione degli atti |
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2 | Intervento davanti all'istruttore |
3 | Intervento davanti al collegio |
TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE | |
Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro | |
4 | Albo degli esperti |
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5 | Formazione dell'albo |
6 | Proposte d'iscrizione |
7 | Requisiti per l'iscrizione |
8 | Revisione dell'albo |
9 | Ruolo degli esperti |
10 | Composizione del collegio giudicante |
11 | Astensione e ricusazione degli esperti |
12 | Indennità dovute agli esperti |
12-bis | Dei mediatori familiari |
12-ter | Formazione e revisione dell'elenco |
12-quater | Iscrizione nell'elenco |
12-quinquies | Domande di iscrizione |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore |
Capo II. Dei consulenti tecnici del giudice | |
Sezione I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari | |
13 | Albo dei consulenti tecnici |
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14 | Formazione dell'albo |
15 | Iscrizione e permanenza nell'albo |
16 | Domande d'iscrizione |
17 | Informazioni |
18 | Revisione dell'albo |
19 | Disciplina |
20 | Sanzioni disciplinari |
21 | Procedimento disciplinare |
22 | Distribuzione degli incarichi |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi |
24 | ABROGATO |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici |
Sezione II Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi | |
25 | Istituzione e formazione dell'albo |
26 | Iscrizione nell'albo |
27 | Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici |
Capo V Delle persone che possono assistere il giudice | |
52 | Liquidazione del compenso |
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53 | Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi |
Capo III Dell’arbitrato. | |
227 | Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del codice |
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228 | Arbitri e procedimento arbitrale |
229 | Impugnabilità delle sentenze |
Capo IV Disposizioni comuni | |
230 | Immutabilità della competenza già fissata |
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231 | Albo degli esperti |
Allegati |
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, Articolo 197
Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli articoli 165 e 166 del codice e inoltre la carta bollata e la somma indicata nell'articolo 38. Se la scadenza del termine coincide col giorno dell'entrata in vigore del codice o non restano alle parti almeno dieci giorni per la costituzione, questa deve farsi nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice. Se nessuna delle parti si costituisce in termine il processo si estingue.
Entro un mese dalla scadenza del termine di comparizione fissato nell'atto di citazione o prorogato a norma del comma precedente, le parti debbono inoltre integrare con comparsa le loro deduzioni, indicando specificamente i mezzi di prova e i documenti a norma degli articoli 163 e 167 del codice. Entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, le parti debbono proporre l'istanza di designazione del giudice istruttore a norma e con gli effetti di cui all'articolo 172 del codice.
Se il termine fissato nell'atto di citazione è scaduto prima del giorno in cui entra in vigore il codice senza che le parti si siano costituite, queste debbono riassumere la causa con atto di citazione nel termine perentorio di quindici giorni dall'entrata in vigore del codice.