Preambolo |
TITOLO I DEL PUBBLICO MINISTERO | |
1 | Richiesta di comunicazione degli atti |
---|---|
2 | Intervento davanti all'istruttore |
3 | Intervento davanti al collegio |
TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE | |
Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro | |
4 | Albo degli esperti |
---|---|
5 | Formazione dell'albo |
6 | Proposte d'iscrizione |
7 | Requisiti per l'iscrizione |
8 | Revisione dell'albo |
9 | Ruolo degli esperti |
10 | Composizione del collegio giudicante |
11 | Astensione e ricusazione degli esperti |
12 | Indennità dovute agli esperti |
12-bis | Dei mediatori familiari |
12-ter | Formazione e revisione dell'elenco |
12-quater | Iscrizione nell'elenco |
12-quinquies | Domande di iscrizione |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore |
Capo II. Dei consulenti tecnici del giudice | |
Sezione I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari | |
13 | Albo dei consulenti tecnici |
---|---|
14 | Formazione dell'albo |
15 | Iscrizione e permanenza nell'albo |
16 | Domande d'iscrizione |
17 | Informazioni |
18 | Revisione dell'albo |
19 | Disciplina |
20 | Sanzioni disciplinari |
21 | Procedimento disciplinare |
22 | Distribuzione degli incarichi |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi |
24 | ABROGATO |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici |
Sezione II Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi | |
25 | Istituzione e formazione dell'albo |
26 | Iscrizione nell'albo |
27 | Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici |
Capo V Delle persone che possono assistere il giudice | |
52 | Liquidazione del compenso |
---|---|
53 | Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi |
Capo III Dell’arbitrato. | |
227 | Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del codice |
---|---|
228 | Arbitri e procedimento arbitrale |
229 | Impugnabilità delle sentenze |
Capo IV Disposizioni comuni | |
230 | Immutabilità della competenza già fissata |
---|---|
231 | Albo degli esperti |
Allegati |
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, Articolo 111
Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione.
Il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio. Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica.
L'inserzione tardiva delle comparse puo' essere autorizzata dal presidente del tribunale per gravi ragioni fino a due giorni prima dell'udienza.
Le comparse debbono essere scritte in carattere chiaro e facilmente leggibile, altrimenti la parte puo' rifiutarsi di riceverle e il cancelliere puo' non consentire che s'inseriscano nel fascicolo.