Preambolo |
TITOLO I DEL PUBBLICO MINISTERO | |
1 | Richiesta di comunicazione degli atti |
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2 | Intervento davanti all'istruttore |
3 | Intervento davanti al collegio |
TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE | |
Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro | |
4 | Albo degli esperti |
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5 | Formazione dell'albo |
6 | Proposte d'iscrizione |
7 | Requisiti per l'iscrizione |
8 | Revisione dell'albo |
9 | Ruolo degli esperti |
10 | Composizione del collegio giudicante |
11 | Astensione e ricusazione degli esperti |
12 | Indennitàdovute agli esperti |
12-bis | Dei mediatori familiari |
12-ter | Formazione e revisione dell'elenco |
12-quater | Iscrizione nell'elenco |
12-quinquies | Domande di iscrizione |
12-sexies | Disciplina dell'attivitàdi mediatore |
Capo II. Dei consulenti tecnici del giudice | |
Sezione I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari | |
13 | Albo dei consulenti tecnici |
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14 | Formazione dell'albo |
15 | Iscrizione e permanenza nell'albo |
16 | Domande d'iscrizione |
17 | Informazioni |
18 | Revisione dell'albo |
19 | Disciplina |
20 | Sanzioni disciplinari |
21 | Procedimento disciplinare |
22 | Distribuzione degli incarichi |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi |
24 | ABROGATO |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici |
Sezione II Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi | |
25 | Istituzione e formazione dell'albo |
26 | Iscrizione nell'albo |
27 | Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici |
Capo V Delle persone che possono assistere il giudice | |
52 | Liquidazione del compenso |
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53 | Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi |
Capo III Dell’arbitrato. | |
227 | Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del codice |
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228 | Arbitri e procedimento arbitrale |
229 | Impugnabilitàdelle sentenze |
Capo IV Disposizioni comuni | |
230 | Immutabilitàdella competenza giàfissata |
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231 | Albo degli esperti |
Allegati |
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, Articolo 155-quater
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-bis del codice.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
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