Preambolo |
TITOLO I DEL PUBBLICO MINISTERO | |
1 | Richiesta di comunicazione degli atti |
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2 | Intervento davanti all'istruttore |
3 | Intervento davanti al collegio |
TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE | |
Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro | |
4 | Albo degli esperti |
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5 | Formazione dell'albo |
6 | Proposte d'iscrizione |
7 | Requisiti per l'iscrizione |
8 | Revisione dell'albo |
9 | Ruolo degli esperti |
10 | Composizione del collegio giudicante |
11 | Astensione e ricusazione degli esperti |
12 | Indennità dovute agli esperti |
12-bis | Dei mediatori familiari |
12-ter | Formazione e revisione dell'elenco |
12-quater | Iscrizione nell'elenco |
12-quinquies | Domande di iscrizione |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore |
Capo II. Dei consulenti tecnici del giudice | |
Sezione I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari | |
13 | Albo dei consulenti tecnici |
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14 | Formazione dell'albo |
15 | Iscrizione e permanenza nell'albo |
16 | Domande d'iscrizione |
17 | Informazioni |
18 | Revisione dell'albo |
19 | Disciplina |
20 | Sanzioni disciplinari |
21 | Procedimento disciplinare |
22 | Distribuzione degli incarichi |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi |
24 | ABROGATO |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici |
Sezione II Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi | |
25 | Istituzione e formazione dell'albo |
26 | Iscrizione nell'albo |
27 | Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici |
Capo V Delle persone che possono assistere il giudice | |
52 | Liquidazione del compenso |
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53 | Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi |
Capo III Dell’arbitrato. | |
227 | Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del codice |
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228 | Arbitri e procedimento arbitrale |
229 | Impugnabilità delle sentenze |
Capo IV Disposizioni comuni | |
230 | Immutabilità della competenza già fissata |
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231 | Albo degli esperti |
Allegati |
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, Articolo 169-quinquies
I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. Il prospetto riepilogativo contiene i dati identificativi dello stimatore e dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice. (54)