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Preambolo |
TITOLO I DEL PUBBLICO MINISTERO | |
1 | Richiesta di comunicazione degli atti |
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2 | Intervento davanti all'istruttore |
3 | Intervento davanti al collegio |
TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE | |
Capo I. Degli esperti della magistratura del lavoro | |
4 | Albo degli esperti |
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5 | Formazione dell'albo |
6 | Proposte d'iscrizione |
7 | Requisiti per l'iscrizione |
8 | Revisione dell'albo |
9 | Ruolo degli esperti |
10 | Composizione del collegio giudicante |
11 | Astensione e ricusazione degli esperti |
12 | Indennità dovute agli esperti |
12-bis | Dei mediatori familiari |
12-ter | Formazione e revisione dell'elenco |
12-quater | Iscrizione nell'elenco |
12-quinquies | Domande di iscrizione |
12-sexies | Disciplina dell'attività di mediatore |
Capo II. Dei consulenti tecnici del giudice | |
Sezione I Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari | |
13 | Albo dei consulenti tecnici |
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14 | Formazione dell'albo |
15 | Iscrizione e permanenza nell'albo |
16 | Domande d'iscrizione |
17 | Informazioni |
18 | Revisione dell'albo |
19 | Disciplina |
20 | Sanzioni disciplinari |
21 | Procedimento disciplinare |
22 | Distribuzione degli incarichi |
23 | Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi |
24 | ABROGATO |
24-bis | Elenco nazionale dei consulenti tecnici |
Sezione II Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi | |
25 | Istituzione e formazione dell'albo |
26 | Iscrizione nell'albo |
27 | Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici |
Capo V Delle persone che possono assistere il giudice | |
52 | Liquidazione del compenso |
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53 | Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi |
Capo III Dell’arbitrato. | |
227 | Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del codice |
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228 | Arbitri e procedimento arbitrale |
229 | Impugnabilità delle sentenze |
Capo IV Disposizioni comuni | |
230 | Immutabilità della competenza già fissata |
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231 | Albo degli esperti |
Allegati |
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, Articolo 152-septies
Articolo 152-septies
Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
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