Codice della protezione civile
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Preambolo
1Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992
2Attività di protezione civile Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g, decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
3Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010
4Componenti del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992
5Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
6Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
7Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile Articolo 2, legge 225/1992
8Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
9Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
10Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 11, comma 1, legge 225/1992
11Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014
12Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012
13Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992
14Comitato operativo nazionale della protezione civile Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
15Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
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18Pianificazione di protezione civile Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
19Ruolo della comunità scientifica Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
20Commissione Grandi Rischi Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
21Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
22Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009
23Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002
24Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
25Ordinanze di protezione civile Articoli 5 e 20 legge 225/1992;
26Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013
27Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006
28Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998
29Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p, legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015
30Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013
31Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017
32Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017
33Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
34Elenco nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1, lettera m, e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
35Gruppi comunali di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
36Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
37Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità Articolo 18 legge 225/1992;
38Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
39Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
40Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
41Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
42Comitato nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
43Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
44Fondo per le emergenze nazionali Articolo 5, legge 225/1992
45Fondo regionale di protezione civile Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004
46Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile Articolo 3-bis, legge 225/1992
47Coordinamento dei riferimenti normativi
48Abrogazioni
49Clausola di invarianza finanziaria Articolo 1, comma 2, lettera l, legge 30/2017
50Norme transitorie e finali Articolo 1, comma 3, lettera b, legge 30/2017

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Articolo 8

Articolo 8
Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005

Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale

e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti
. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri
;
f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
h)
la programmazione e lo svolgimento
, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento
delle operazioni
del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.