Codice della protezione civile
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Preambolo
1Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992
2Attività di protezione civile Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g, decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
3Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010
4Componenti del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992
5Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
6Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
7Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile Articolo 2, legge 225/1992
8Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
9Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
10Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 11, comma 1, legge 225/1992
11Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014
12Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012
13Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992
14Comitato operativo nazionale della protezione civile Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
15Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
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18Pianificazione di protezione civile Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
19Ruolo della comunità scientifica Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
20Commissione Grandi Rischi Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
21Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
22Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009
23Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002
24Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
25Ordinanze di protezione civile Articoli 5 e 20 legge 225/1992;
26Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013
27Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006
28Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998
29Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p, legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015
30Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013
31Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017
32Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017
33Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
34Elenco nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1, lettera m, e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
35Gruppi comunali di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
36Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
37Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità Articolo 18 legge 225/1992;
38Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
39Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
40Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
41Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
42Comitato nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
43Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
44Fondo per le emergenze nazionali Articolo 5, legge 225/1992
45Fondo regionale di protezione civile Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004
46Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile Articolo 3-bis, legge 225/1992
47Coordinamento dei riferimenti normativi
48Abrogazioni
49Clausola di invarianza finanziaria Articolo 1, comma 2, lettera l, legge 30/2017
50Norme transitorie e finali Articolo 1, comma 3, lettera b, legge 30/2017

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Articolo 24

Articolo 24
Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;

Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008;
Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. (3)

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4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).