Codice della protezione civile
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Preambolo
1Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992
2Attività di protezione civile Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g, decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
3Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010
4Componenti del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992
5Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
6Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
7Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile Articolo 2, legge 225/1992
8Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
9Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
10Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 11, comma 1, legge 225/1992
11Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014
12Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012
13Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992
14Comitato operativo nazionale della protezione civile Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
15Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
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18Pianificazione di protezione civile Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
19Ruolo della comunità scientifica Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
20Commissione Grandi Rischi Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
21Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
22Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009
23Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002
24Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
25Ordinanze di protezione civile Articoli 5 e 20 legge 225/1992;
26Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013
27Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006
28Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998
29Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p, legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015
30Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013
31Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017
32Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017
33Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
34Elenco nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1, lettera m, e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
35Gruppi comunali di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
36Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
37Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità Articolo 18 legge 225/1992;
38Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
39Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
40Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
41Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
42Comitato nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
43Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
44Fondo per le emergenze nazionali Articolo 5, legge 225/1992
45Fondo regionale di protezione civile Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004
46Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile Articolo 3-bis, legge 225/1992
47Coordinamento dei riferimenti normativi
48Abrogazioni
49Clausola di invarianza finanziaria Articolo 1, comma 2, lettera l, legge 30/2017
50Norme transitorie e finali Articolo 1, comma 3, lettera b, legge 30/2017

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Articolo 17

Articolo 17


Sistemi di allertamento
(Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:
a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza,

eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,
nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento
, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis,
sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;
b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.