Codice della protezione civile
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Preambolo
1Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992
2Attività di protezione civile Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g, decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
3Servizio nazionale della protezione civile Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010
4Componenti del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992
5Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
6Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
7Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile Articolo 2, legge 225/1992
8Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
9Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d, punto 1, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
10Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 11, comma 1, legge 225/1992
11Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014
12Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e, decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012
13Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992
14Comitato operativo nazionale della protezione civile Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
15Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005
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18Pianificazione di protezione civile Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012
19Ruolo della comunità scientifica Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
20Commissione Grandi Rischi Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
21Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001
22Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009
23Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002
24Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998;
25Ordinanze di protezione civile Articoli 5 e 20 legge 225/1992;
26Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013
27Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006
28Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998
29Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p, legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015
30Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013
31Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017
32Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017
33Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
34Elenco nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1, lettera m, e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
35Gruppi comunali di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
36Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
37Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità Articolo 18 legge 225/1992;
38Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
39Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992;
40Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
41Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
42Comitato nazionale del volontariato di protezione civile Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a, 4, comma 1,m lettera m e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y, 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001
43Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001
44Fondo per le emergenze nazionali Articolo 5, legge 225/1992
45Fondo regionale di protezione civile Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004
46Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile Articolo 3-bis, legge 225/1992
47Coordinamento dei riferimenti normativi
48Abrogazioni
49Clausola di invarianza finanziaria Articolo 1, comma 2, lettera l, legge 30/2017
50Norme transitorie e finali Articolo 1, comma 3, lettera b, legge 30/2017

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Articolo 13

Articolo 13
Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
a) le Forze armate;
b) le Forze di polizia;
c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private
, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano
, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.