Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Articolo 42
Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)
1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.