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Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, Articolo 7
Articolo 7
Funzionamento
1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.
In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.