Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, Articolo 26-bis

Articolo 26-bis
Oggetto

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso.
3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo. (10)
4. I dati di cui al comma 3 conservano validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. (10)
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5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva.