Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, Articolo 12

Articolo 12
Funzioni

1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.
g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno
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