Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonchè disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150
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Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, Articolo 3

Articolo 3
Statuto

1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno
otto
componenti.
2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.