Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
17 | Pene principali: specie |
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18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
19 | Pene accessorie: specie |
20 | Pene principali e accessorie |
20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
21 | ABROGATO |
22 | Ergastolo |
23 | Reclusione |
24 | Multa |
25 | Arresto |
26 | Ammenda |
27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
99 | Recidiva |
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100 | ABROGATO |
101 | Reati della stessa indole |
102 | Abitualità presunta dalla legge |
103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
105 | Professionalità nel reato |
106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
108 | Tendenza a delinquere |
109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
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Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
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296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
297 | ABROGATO |
298 | ABROGATO |
299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
357 | Nozione del pubblico ufficiale |
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358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
402 | Vilipendio della religione dello Stato |
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403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
556 | Bigamia |
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557 | Prescrizione del reato |
558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
559 | Adulterio |
560 | Concubinato |
561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante |
562 | Pena accessoria e sanzione civile |
563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
564 | Incesto |
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565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
566 | Supposizione o soppressione di stato |
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567 | Alterazione di stato |
568 | Occultamento di stato di un figlio |
569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
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Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
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Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
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TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
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Allegati |
Codice penale, Articolo 63
Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.
Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice puo' aumentarla.
Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice puo' diminuirla.