Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
17 | Pene principali: specie |
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18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
19 | Pene accessorie: specie |
20 | Pene principali e accessorie |
20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
21 | ABROGATO |
22 | Ergastolo |
23 | Reclusione |
24 | Multa |
25 | Arresto |
26 | Ammenda |
27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
99 | Recidiva |
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100 | ABROGATO |
101 | Reati della stessa indole |
102 | Abitualità presunta dalla legge |
103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
105 | Professionalità nel reato |
106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
108 | Tendenza a delinquere |
109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
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Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
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296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
297 | ABROGATO |
298 | ABROGATO |
299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
357 | Nozione del pubblico ufficiale |
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358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
402 | Vilipendio della religione dello Stato |
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403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
556 | Bigamia |
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557 | Prescrizione del reato |
558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
559 | Adulterio |
560 | Concubinato |
561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante |
562 | Pena accessoria e sanzione civile |
563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
564 | Incesto |
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565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
566 | Supposizione o soppressione di stato |
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567 | Alterazione di stato |
568 | Occultamento di stato di un figlio |
569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
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Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
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Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
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TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
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Allegati |
Codice penale, Articolo 162-ter
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis.
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