Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
17 | Pene principali: specie |
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18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
19 | Pene accessorie: specie |
20 | Pene principali e accessorie |
20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
21 | ABROGATO |
22 | Ergastolo |
23 | Reclusione |
24 | Multa |
25 | Arresto |
26 | Ammenda |
27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
99 | Recidiva |
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100 | ABROGATO |
101 | Reati della stessa indole |
102 | Abitualità presunta dalla legge |
103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
105 | Professionalità nel reato |
106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
108 | Tendenza a delinquere |
109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
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Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
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296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
297 | ABROGATO |
298 | ABROGATO |
299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
357 | Nozione del pubblico ufficiale |
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358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
402 | Vilipendio della religione dello Stato |
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403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
556 | Bigamia |
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557 | Prescrizione del reato |
558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
559 | Adulterio |
560 | Concubinato |
561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante |
562 | Pena accessoria e sanzione civile |
563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
564 | Incesto |
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565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
566 | Supposizione o soppressione di stato |
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567 | Alterazione di stato |
568 | Occultamento di stato di un figlio |
569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
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Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
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Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
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TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
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Allegati |
Codice penale, Articolo 616
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.