Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
17 | Pene principali: specie |
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18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
19 | Pene accessorie: specie |
20 | Pene principali e accessorie |
20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
21 | ABROGATO |
22 | Ergastolo |
23 | Reclusione |
24 | Multa |
25 | Arresto |
26 | Ammenda |
27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
99 | Recidiva |
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100 | ABROGATO |
101 | Reati della stessa indole |
102 | Abitualità presunta dalla legge |
103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
105 | Professionalità nel reato |
106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
108 | Tendenza a delinquere |
109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
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Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
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296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
297 | ABROGATO |
298 | ABROGATO |
299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
357 | Nozione del pubblico ufficiale |
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358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
402 | Vilipendio della religione dello Stato |
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403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
556 | Bigamia |
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557 | Prescrizione del reato |
558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
559 | Adulterio |
560 | Concubinato |
561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante |
562 | Pena accessoria e sanzione civile |
563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
564 | Incesto |
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565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
566 | Supposizione o soppressione di stato |
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567 | Alterazione di stato |
568 | Occultamento di stato di un figlio |
569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
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Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
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Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
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TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
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Allegati |
Codice penale, Articolo 242
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte.
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.