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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, Articolo 22-quinquies
Articolo 22-quinquies
Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario
1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater, comma 3.
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