| Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie |
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
| 19 | Pene accessorie: specie |
| 20 | Pene principali e accessorie |
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
| 21 | ABROGATO |
| 22 | Ergastolo |
| 23 | Reclusione |
| 24 | Multa |
| 25 | Arresto |
| 26 | Ammenda |
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva |
|---|---|
| 100 | ABROGATO |
| 101 | Reati della stessa indole |
| 102 | Abitualità presunta dalla legge |
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
| 105 | Professionalità nel reato |
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
| 108 | Tendenza a delinquere |
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
| 297 | ABROGATO |
| 298 | ABROGATO |
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
| 300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale |
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato |
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
| 406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia |
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato |
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
| 559 | Adulterio |
| 560 | Concubinato |
| 561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante |
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile |
| 563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto |
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato |
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato |
| 568 | Occultamento di stato di un figlio |
| 569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
|---|---|
| Allegati |
Codice penale, Articolo 628
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. (277) (296)
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire.
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; (128)
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
(7) (125) (233)