| Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie |
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
| 19 | Pene accessorie: specie |
| 20 | Pene principali e accessorie |
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
| 21 | ABROGATO |
| 22 | Ergastolo |
| 23 | Reclusione |
| 24 | Multa |
| 25 | Arresto |
| 26 | Ammenda |
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva |
|---|---|
| 100 | ABROGATO |
| 101 | Reati della stessa indole |
| 102 | Abitualità presunta dalla legge |
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
| 105 | Professionalità nel reato |
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
| 108 | Tendenza a delinquere |
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
| 297 | ABROGATO |
| 298 | ABROGATO |
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
| 300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale |
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato |
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
| 406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia |
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato |
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
| 559 | Adulterio |
| 560 | Concubinato |
| 561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante |
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile |
| 563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto |
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato |
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato |
| 568 | Occultamento di stato di un figlio |
| 569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
|---|---|
| Allegati |
Codice penale, Articolo 375
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.