| Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie |
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
| 19 | Pene accessorie: specie |
| 20 | Pene principali e accessorie |
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
| 21 | ABROGATO |
| 22 | Ergastolo |
| 23 | Reclusione |
| 24 | Multa |
| 25 | Arresto |
| 26 | Ammenda |
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva |
|---|---|
| 100 | ABROGATO |
| 101 | Reati della stessa indole |
| 102 | Abitualità presunta dalla legge |
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
| 105 | Professionalità nel reato |
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
| 108 | Tendenza a delinquere |
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità , professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
| 297 | ABROGATO |
| 298 | ABROGATO |
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
| 300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale |
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato |
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
| 406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia |
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato |
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
| 559 | Adulterio |
| 560 | Concubinato |
| 561 | Casi di non punibilità . Circostanza attenuante |
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile |
| 563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto |
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato |
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato |
| 568 | Occultamento di stato di un figlio |
| 569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
|---|---|
| Allegati |
Codice penale, Articolo 322-bis
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 , 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
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