| Preambolo |
TITOLO SECONDO Delle pene | |
Capo I Delle specie di pene, in generale | |
| 17 | Pene principali: specie |
|---|---|
| 18 | Denominazione e classificazione delle pene principali |
| 19 | Pene accessorie: specie |
| 20 | Pene principali e accessorie |
| 20-bis | Pene sostitutive delle pene detentive brevi. |
| 21 | ABROGATO |
| 22 | Ergastolo |
| 23 | Reclusione |
| 24 | Multa |
| 25 | Arresto |
| 26 | Ammenda |
| 27 | Pene pecuniarie fisse e proporzionali |
Capo II Della recidiva, dell’abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere | |
| 99 | Recidiva |
|---|---|
| 100 | ABROGATO |
| 101 | Reati della stessa indole |
| 102 | Abitualità presunta dalla legge |
| 103 | Abitualità ritenuta dal giudice |
| 104 | Abitualità nelle contravvenzioni |
| 105 | Professionalità nel reato |
| 106 | Effetti dell'estinzione del reato o della pena |
| 107 | Condanna per vari reati con una sola sentenza |
| 108 | Tendenza a delinquere |
| 109 | Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere |
Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino | |
| 294 | Attentati contro i diritti politici del cittadino |
|---|---|
Capo IV Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti | |
| 295 | Attentato contro i Capi di Stati esteri |
|---|---|
| 296 | Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri |
| 297 | ABROGATO |
| 298 | ABROGATO |
| 299 | Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. |
| 300 | Condizione di reciprocità |
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 357 | Nozione del pubblico ufficiale |
|---|---|
| 358 | Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio |
| 359 | Persone esercenti un servizio di pubblica necessità |
| 360 | Cessazione della qualità di pubblico ufficiale |
TITOLO QUARTO DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETÀ DEI DEFUNTI | |
Capo I Dei delitti contro le confessioni religiose | |
| 402 | Vilipendio della religione dello Stato |
|---|---|
| 403 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
| 404 | Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
| 405 | Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa |
| 406 | ABROGATO |
TITOLO UNDECIMO DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA | |
Capo I Dei delitti contro il matrimonio | |
| 556 | Bigamia |
|---|---|
| 557 | Prescrizione del reato |
| 558 | Induzione al matrimonio mediante inganno |
| 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio. |
| 559 | Adulterio |
| 560 | Concubinato |
| 561 | Casi di non punibilità. Circostanza attenuante |
| 562 | Pena accessoria e sanzione civile |
| 563 | Estinzione del reato |
Capo II Dei delitti contro la morale famigliare | |
| 564 | Incesto |
|---|---|
| 565 | Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica |
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia | |
| 566 | Supposizione o soppressione di stato |
|---|---|
| 567 | Alterazione di stato |
| 568 | Occultamento di stato di un figlio |
| 569 | Pena accessoria |
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 623-ter | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti | |
| 649 | Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti |
|---|---|
Capo III-BIS Disposizioni comuni sulla procedibilità | |
| 649-bis | Casi di procedibilità d'ufficio |
|---|---|
TITOLO II-BIS DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA | |
| 734-bis | Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale |
|---|---|
| Allegati |
Codice penale, Articolo 157
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
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