Legge 22 maggio 1978, n. 194, Articolo 6
Articolo 6
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.