Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
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Legge 22 maggio 1978, n. 194, Articolo 21

Articolo 21


Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.