Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
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Legge 22 maggio 1978, n. 194, Articolo 20

Articolo 20


Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.