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Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Articolo 69
Articolo 69
Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4
1. Alle lavoratrici
e ai lavoratori
di cui al presente Capo, genitori
di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.