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Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Articolo 21
Articolo 21
Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28
1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-bis.
Il
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS
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2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,
secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS
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2-ter.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
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2-quater.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
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