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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Articolo 6
Articolo 6
Fondo di dotazione e altre norme finanziarie
1.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
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1-bis.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
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3.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
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4. Le liquidità dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o più conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche.