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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Articolo 19
Articolo 19
Disposizioni transitorie e finali
1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 6 marzo 1987, n. 78.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.