Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Articolo 15

Articolo 15
Destinatari per la corresponsione dei contributi

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 14 sono:
a) gli operatori nazionali
e le loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana,
che ottengano finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere ovvero
da operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane
;
b) le banche, nazionali o estere,
gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operativita' e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane,
che concedano finanziamenti agli operatori nazionali
o alle loro società controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana
o alla controparte estera;
c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonché i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali.