Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), e dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
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Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Articolo 14

Articolo 14
Disposizioni generali

1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.
2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.
3. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e
Le condizioni
e le modalità
della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di società controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle società anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a ciò designati dal soggetto gestore.