Preambolo |
Capo II Del cancelliere, dell’ufficio per il processo e dell’ufficiale giudiziario | |
57 | Attività del cancelliere |
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58 | Altre attività del cancelliere |
58-bis | Ufficio per il processo |
59 | Attività dell’ufficiale giudiziario |
60 | Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario |
Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice | |
61 | Consulente tecnico |
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62 | Attività del consulente |
63 | Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente |
64 | Responsabilità del consulente |
65 | Custode |
66 | Sostituzione del custode |
67 | Responsabilità del custode |
68 | Altri ausiliari |
TITOLO III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI | |
Capo I Delle parti | |
75 | Capacità processuale |
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76 | Famiglia Reale |
77 | Rappresentanza del procuratore e dell’institore |
78 | Curatore speciale |
79 | Istanza di nomina del curatore speciale |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale |
81 | Sostituzione processuale |
Capo II Dei difensori | |
82 | Patrocinio |
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83 | Procura alle liti |
84 | Poteri del difensore |
85 | Revoca e rinuncia alla procura |
86 | Difesa personale della parte |
87 | Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico |
Capo II Dei termini | |
152 | Termini legali e termini giudiziari |
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153 | Improrogabilità dei termini perentori |
154 | Prorogabilità del termine ordinatorio |
155 | Computo dei termini |
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE | |
TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE | |
Capo I Dell’introduzione della causa | |
Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti | |
163 | Contenuto della citazione |
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163-bis | Termini per comparire |
164 | Nullità della citazione |
165 | Costituzione dell’attore |
166 | Costituzione del convenuto |
167 | Comparsa di risposta |
168 | Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio |
168-bis | Designazione del giudice istruttore |
169 | Ritiro dei fascicoli di parte |
170 | Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento |
171 | Ritardata costituzione delle parti |
171-bis | Verifiche preliminari |
171-ter | Memorie integrative |
172 | ABROGATO |
173 | ABROGATO |
174 | Immutabilità del giudice istruttore |
Capo IV Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze | |
282 | Esecuzione provvisoria |
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283 | Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello |
284 | ABROGATO |
285 | Modo di notificazione della sentenza |
286 | Notificazione nel caso d'interruzione |
Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze | |
287 | Casi di correzione |
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288 | Procedimento di correzione |
289 | Integrazione dei provvedimenti istruttori |
Capo VI Del procedimento in contumacia | |
290 | Contumacia dell’attore |
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291 | Contumacia del convenuto |
292 | Notificazione e comunicazione di atti al contumace |
293 | Costituzione del contumace |
294 | Rimessione in termini |
Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo | |
Sezione I Della sospensione del processo | |
295 | Sospensione necessaria |
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296 | Sospensione su istanza delle parti |
297 | Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione |
298 | Effetti della sospensione |
Sezione II Dell’interruzione del processo | |
299 | Morte o perdita della capacità prima della costituzione |
300 | Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace |
301 | Morte o impedimento del procuratore |
302 | Prosecuzione del processo |
303 | Riassunzione del processo |
304 | Effetti dell’interruzione |
305 | Mancata prosecuzione o riassunzione |
Sezione III Dell’estinzione del processo | |
306 | Rinuncia agli atti del giudizio |
307 | Estinzione del processo per inattività delle parti |
308 | Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza |
309 | Mancata comparizione all’udienza |
310 | Effetti dell’estinzione del processo |
Capo V Dell’opposizione di terzo | |
404 | Casi di opposizione di terzo |
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405 | Domanda di opposizione |
406 | Procedimento |
407 | Sospensione dell’esecuzione |
408 | Decisione |
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE | |
TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO | |
474 | Titolo esecutivo |
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475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale |
476 | ABROGATO |
477 | Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi |
478 | Prestazione della cauzione |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto |
480 | Forma del precetto |
481 | Cessazione dell’efficacia del precetto |
482 | Termine ad adempiere |
Codice di procedura civile, Articolo 829
L'impugnazione per nullit ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1) se la convenzione d'arbitrato invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purch la nullit sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
3) se il lodo stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
6) se il lodo stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullit e la nullit non stata sanata;
8) se il lodo contrario ad altro precedente lodo non pi impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purch tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformit alla convenzione di arbitrato.
La parte che ha dato causa a un motivo di nullit, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non pu per questo motivo impugnare il lodo.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrariet all'ordine pubblico.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non pu essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.