Preambolo |
Capo II Del cancelliere, dell’ufficio per il processo e dell’ufficiale giudiziario | |
57 | Attività del cancelliere |
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58 | Altre attività del cancelliere |
58-bis | Ufficio per il processo |
59 | Attività dell’ufficiale giudiziario |
60 | Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario |
Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice | |
61 | Consulente tecnico |
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62 | Attività del consulente |
63 | Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente |
64 | Responsabilità del consulente |
65 | Custode |
66 | Sostituzione del custode |
67 | Responsabilità del custode |
68 | Altri ausiliari |
TITOLO III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI | |
Capo I Delle parti | |
75 | Capacità processuale |
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76 | Famiglia Reale |
77 | Rappresentanza del procuratore e dell’institore |
78 | Curatore speciale |
79 | Istanza di nomina del curatore speciale |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale |
81 | Sostituzione processuale |
Capo II Dei difensori | |
82 | Patrocinio |
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83 | Procura alle liti |
84 | Poteri del difensore |
85 | Revoca e rinuncia alla procura |
86 | Difesa personale della parte |
87 | Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico |
Capo II Dei termini | |
152 | Termini legali e termini giudiziari |
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153 | Improrogabilità dei termini perentori |
154 | Prorogabilità del termine ordinatorio |
155 | Computo dei termini |
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE | |
TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE | |
Capo I Dell’introduzione della causa | |
Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti | |
163 | Contenuto della citazione |
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163-bis | Termini per comparire |
164 | Nullità della citazione |
165 | Costituzione dell’attore |
166 | Costituzione del convenuto |
167 | Comparsa di risposta |
168 | Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio |
168-bis | Designazione del giudice istruttore |
169 | Ritiro dei fascicoli di parte |
170 | Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento |
171 | Ritardata costituzione delle parti |
171-bis | Verifiche preliminari |
171-ter | Memorie integrative |
172 | ABROGATO |
173 | ABROGATO |
174 | Immutabilità del giudice istruttore |
Capo IV Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze | |
282 | Esecuzione provvisoria |
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283 | Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello |
284 | ABROGATO |
285 | Modo di notificazione della sentenza |
286 | Notificazione nel caso d'interruzione |
Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze | |
287 | Casi di correzione |
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288 | Procedimento di correzione |
289 | Integrazione dei provvedimenti istruttori |
Capo VI Del procedimento in contumacia | |
290 | Contumacia dell’attore |
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291 | Contumacia del convenuto |
292 | Notificazione e comunicazione di atti al contumace |
293 | Costituzione del contumace |
294 | Rimessione in termini |
Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo | |
Sezione I Della sospensione del processo | |
295 | Sospensione necessaria |
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296 | Sospensione su istanza delle parti |
297 | Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione |
298 | Effetti della sospensione |
Sezione II Dell’interruzione del processo | |
299 | Morte o perdita della capacità prima della costituzione |
300 | Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace |
301 | Morte o impedimento del procuratore |
302 | Prosecuzione del processo |
303 | Riassunzione del processo |
304 | Effetti dell’interruzione |
305 | Mancata prosecuzione o riassunzione |
Sezione III Dell’estinzione del processo | |
306 | Rinuncia agli atti del giudizio |
307 | Estinzione del processo per inattività delle parti |
308 | Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza |
309 | Mancata comparizione all’udienza |
310 | Effetti dell’estinzione del processo |
Capo V Dell’opposizione di terzo | |
404 | Casi di opposizione di terzo |
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405 | Domanda di opposizione |
406 | Procedimento |
407 | Sospensione dell’esecuzione |
408 | Decisione |
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE | |
TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO | |
474 | Titolo esecutivo |
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475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale |
476 | ABROGATO |
477 | Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi |
478 | Prestazione della cauzione |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto |
480 | Forma del precetto |
481 | Cessazione dell’efficacia del precetto |
482 | Termine ad adempiere |
Codice di procedura civile, Articolo 351
Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale.
Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio. (134) (171)
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione.
Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all’istruttore o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. (171)
Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire. (134) (171)
(88) (90)