Preambolo |
Capo II Del cancelliere, dell’ufficio per il processo e dell’ufficiale giudiziario | |
57 | Attività del cancelliere |
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58 | Altre attività del cancelliere |
58-bis | Ufficio per il processo |
59 | Attività dell’ufficiale giudiziario |
60 | Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario |
Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice | |
61 | Consulente tecnico |
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62 | Attività del consulente |
63 | Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente |
64 | Responsabilità del consulente |
65 | Custode |
66 | Sostituzione del custode |
67 | Responsabilità del custode |
68 | Altri ausiliari |
TITOLO III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI | |
Capo I Delle parti | |
75 | Capacità processuale |
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76 | Famiglia Reale |
77 | Rappresentanza del procuratore e dell’institore |
78 | Curatore speciale |
79 | Istanza di nomina del curatore speciale |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale |
81 | Sostituzione processuale |
Capo II Dei difensori | |
82 | Patrocinio |
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83 | Procura alle liti |
84 | Poteri del difensore |
85 | Revoca e rinuncia alla procura |
86 | Difesa personale della parte |
87 | Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico |
Capo II Dei termini | |
152 | Termini legali e termini giudiziari |
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153 | Improrogabilità dei termini perentori |
154 | Prorogabilità del termine ordinatorio |
155 | Computo dei termini |
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE | |
TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE | |
Capo I Dell’introduzione della causa | |
Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti | |
163 | Contenuto della citazione |
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163-bis | Termini per comparire |
164 | Nullità della citazione |
165 | Costituzione dell’attore |
166 | Costituzione del convenuto |
167 | Comparsa di risposta |
168 | Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio |
168-bis | Designazione del giudice istruttore |
169 | Ritiro dei fascicoli di parte |
170 | Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento |
171 | Ritardata costituzione delle parti |
171-bis | Verifiche preliminari |
171-ter | Memorie integrative |
172 | ABROGATO |
173 | ABROGATO |
174 | Immutabilità del giudice istruttore |
Capo IV Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze | |
282 | Esecuzione provvisoria |
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283 | Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello |
284 | ABROGATO |
285 | Modo di notificazione della sentenza |
286 | Notificazione nel caso d'interruzione |
Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze | |
287 | Casi di correzione |
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288 | Procedimento di correzione |
289 | Integrazione dei provvedimenti istruttori |
Capo VI Del procedimento in contumacia | |
290 | Contumacia dell’attore |
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291 | Contumacia del convenuto |
292 | Notificazione e comunicazione di atti al contumace |
293 | Costituzione del contumace |
294 | Rimessione in termini |
Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo | |
Sezione I Della sospensione del processo | |
295 | Sospensione necessaria |
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296 | Sospensione su istanza delle parti |
297 | Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione |
298 | Effetti della sospensione |
Sezione II Dell’interruzione del processo | |
299 | Morte o perdita della capacità prima della costituzione |
300 | Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace |
301 | Morte o impedimento del procuratore |
302 | Prosecuzione del processo |
303 | Riassunzione del processo |
304 | Effetti dell’interruzione |
305 | Mancata prosecuzione o riassunzione |
Sezione III Dell’estinzione del processo | |
306 | Rinuncia agli atti del giudizio |
307 | Estinzione del processo per inattività delle parti |
308 | Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza |
309 | Mancata comparizione all’udienza |
310 | Effetti dell’estinzione del processo |
Capo V Dell’opposizione di terzo | |
404 | Casi di opposizione di terzo |
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405 | Domanda di opposizione |
406 | Procedimento |
407 | Sospensione dell’esecuzione |
408 | Decisione |
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE | |
TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO | |
474 | Titolo esecutivo |
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475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale |
476 | ABROGATO |
477 | Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi |
478 | Prestazione della cauzione |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto |
480 | Forma del precetto |
481 | Cessazione dell’efficacia del precetto |
482 | Termine ad adempiere |
Codice di procedura civile, Articolo 384
La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.