Preambolo |
Capo II Del cancelliere, dell’ufficio per il processo e dell’ufficiale giudiziario | |
57 | Attività del cancelliere |
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58 | Altre attività del cancelliere |
58-bis | Ufficio per il processo |
59 | Attività dell’ufficiale giudiziario |
60 | Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario |
Capo III Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice | |
61 | Consulente tecnico |
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62 | Attività del consulente |
63 | Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente |
64 | Responsabilità del consulente |
65 | Custode |
66 | Sostituzione del custode |
67 | Responsabilità del custode |
68 | Altri ausiliari |
TITOLO III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI | |
Capo I Delle parti | |
75 | Capacità processuale |
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76 | Famiglia Reale |
77 | Rappresentanza del procuratore e dell’institore |
78 | Curatore speciale |
79 | Istanza di nomina del curatore speciale |
80 | Provvedimento di nomina del curatore speciale |
81 | Sostituzione processuale |
Capo II Dei difensori | |
82 | Patrocinio |
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83 | Procura alle liti |
84 | Poteri del difensore |
85 | Revoca e rinuncia alla procura |
86 | Difesa personale della parte |
87 | Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico |
Capo II Dei termini | |
152 | Termini legali e termini giudiziari |
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153 | Improrogabilità dei termini perentori |
154 | Prorogabilità del termine ordinatorio |
155 | Computo dei termini |
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE | |
TITOLO I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE | |
Capo I Dell’introduzione della causa | |
Sezione I Della citazione e della costituzione delle parti | |
163 | Contenuto della citazione |
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163-bis | Termini per comparire |
164 | Nullità della citazione |
165 | Costituzione dell’attore |
166 | Costituzione del convenuto |
167 | Comparsa di risposta |
168 | Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio |
168-bis | Designazione del giudice istruttore |
169 | Ritiro dei fascicoli di parte |
170 | Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento |
171 | Ritardata costituzione delle parti |
171-bis | Verifiche preliminari |
171-ter | Memorie integrative |
172 | ABROGATO |
173 | ABROGATO |
174 | Immutabilità del giudice istruttore |
Capo IV Dell’esecutorietà e della notificazione delle sentenze | |
282 | Esecuzione provvisoria |
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283 | Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello |
284 | ABROGATO |
285 | Modo di notificazione della sentenza |
286 | Notificazione nel caso d'interruzione |
Capo V Della correzione delle sentenze e delle ordinanze | |
287 | Casi di correzione |
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288 | Procedimento di correzione |
289 | Integrazione dei provvedimenti istruttori |
Capo VI Del procedimento in contumacia | |
290 | Contumacia dell’attore |
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291 | Contumacia del convenuto |
292 | Notificazione e comunicazione di atti al contumace |
293 | Costituzione del contumace |
294 | Rimessione in termini |
Capo VII Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo | |
Sezione I Della sospensione del processo | |
295 | Sospensione necessaria |
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296 | Sospensione su istanza delle parti |
297 | Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione |
298 | Effetti della sospensione |
Sezione II Dell’interruzione del processo | |
299 | Morte o perdita della capacità prima della costituzione |
300 | Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace |
301 | Morte o impedimento del procuratore |
302 | Prosecuzione del processo |
303 | Riassunzione del processo |
304 | Effetti dell’interruzione |
305 | Mancata prosecuzione o riassunzione |
Sezione III Dell’estinzione del processo | |
306 | Rinuncia agli atti del giudizio |
307 | Estinzione del processo per inattività delle parti |
308 | Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza |
309 | Mancata comparizione all’udienza |
310 | Effetti dell’estinzione del processo |
Capo V Dell’opposizione di terzo | |
404 | Casi di opposizione di terzo |
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405 | Domanda di opposizione |
406 | Procedimento |
407 | Sospensione dell’esecuzione |
408 | Decisione |
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE | |
TITOLO I DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO | |
474 | Titolo esecutivo |
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475 | Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale |
476 | ABROGATO |
477 | Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi |
478 | Prestazione della cauzione |
479 | Notificazione del titolo esecutivo e del precetto |
480 | Forma del precetto |
481 | Cessazione dell’efficacia del precetto |
482 | Termine ad adempiere |
Codice di procedura civile, Articolo 560
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione.
Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.
Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinch il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrit.
Il custode giudiziario provvede altres, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilit.
Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalit stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.
Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.
Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attivit degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.
L'ordine di liberazione attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalit di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice pu autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si d atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.